La legge 5 ottobre 2026, n. 174, rafforza gli strumenti organizzativi dell’Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee. Per le imprese di commercial diving, il punto è distinguere l’avvio dell’amministrazione dalle regole operative applicabili al lavoro.
La legge e il suo contesto
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 232 del 6 ottobre 2026, la legge è entrata in vigore il 7 ottobre. Converte, con modificazioni, il decreto-legge 7 agosto 2026, n. 144. Le misure sull’ASAS si trovano nell’articolo 24 del testo coordinato. L’Agenzia era già stata istituita dall’articolo 4 della legge 26 gennaio 2026, n. 9: questo intervento ne sostiene la prima operatività.
Risorse e personale per la prima operatività
In attesa del regolamento di contabilità, il direttore generale può utilizzare le risorse disponibili a legislazione vigente per l’avvio e il funzionamento dell’Agenzia. La quota massima iniziale di personale proveniente dalle pubbliche amministrazioni passa dal 30 al 40 per cento della dotazione organica complessiva, comprendendo almeno sei unità dirigenziali.
Durante la prima operatività, gli incarichi dirigenziali possono inoltre essere conferiti in deroga ai limiti percentuali dell’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 165/2001, mantenendone requisiti, presupposti e modalità. È un intervento sulla capacità amministrativa dell’ente, da leggere insieme alle disposizioni transitorie della legge 9/2026.
Che cosa significa per le imprese subacquee
Le disposizioni dell’articolo 24 dedicate all’avvio dell’ASAS non introducono, di per sé, nuovi adempimenti operativi immediati per le imprese. Questa lettura riguarda quelle specifiche misure organizzative: non esclude gli obblighi già applicabili alla singola attività, né anticipa il contenuto di futuri provvedimenti.
Sul piano operativo, propongo di utilizzare questa fase per rendere più chiaro il confronto tra imprese, committenti e istituzioni. Una proposta utile dovrebbe descrivere il problema da risolvere, indicare chi svolge ciascun compito e documentare gli effetti della soluzione sulla sicurezza degli operatori. Il valore del contributo tecnico sta nella sua verificabilità, soprattutto quando riguarda lavori che si svolgono fuori dalla vista del pubblico.
Portare nel confronto il lavoro reale
Il commercial diving comprende interventi diversi per ambiente, mezzi e organizzazione. Nel confronto sulle regole è opportuno rappresentare queste differenze: ispezioni in porto, manutenzione di opere marittime, interventi offshore e attività sulle infrastrutture subacquee richiedono una descrizione concreta delle condizioni di lavoro. Una categoria troppo generica rischia di rendere meno leggibili esigenze che, sul campo, sono molto precise.
Per questo suggerisco alle imprese di raccogliere esempi di pianificazione, responsabilità di squadra, manutenzione delle attrezzature e gestione delle emergenze. Non si tratta di un adempimento disposto dalla legge 174/2026, ma di un metodo per preparare contributi documentati. Anche le difficoltà incontrate dalle piccole imprese meritano di essere presentate con dati, casi e proposte praticabili.
Norme tecniche e fonti internazionali
La scheda ufficiale UNI 11366:2010 riguarda attività subacquee e iperbariche professionali al servizio dell’industria, attrezzature e requisiti del personale. Per il confronto internazionale, IMCA, EDTC e IOGP offrono percorsi documentali sul diving safety e sulle competenze. Ogni risorsa va letta attraverso la sua edizione, il campo di applicazione e la propria natura: una legge, una norma tecnica e una raccomandazione non sono strumenti equivalenti.
Un percorso di lettura verificabile
L’obiettivo editoriale di questa pagina è accompagnare il lettore dal provvedimento alle sue implicazioni, separando i fatti normativi dalla valutazione professionale. Le considerazioni sul confronto con il settore sono proposte di lettura dell’autore. Per seguire l’evoluzione dell’ASAS occorre verificare gli atti ufficiali su organizzazione, direzione e attuazione delle funzioni, senza trasformare ipotesi o annunci in obblighi già efficaci.
Fonti ufficiali e approfondimenti
Legge 174/2026 nella Gazzetta Ufficiale · Articolo 24 del testo coordinato · Legge 9/2026: testo e date ufficiali
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